Art. 169. 
 
  Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto  si  devono
adottare le necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e
del suo carico, in relazione al  tipo  dei  mezzo  stesso,  alla  sua
velocita, alle accelerazioni in fase di avviamento e  di  arresto  ed
alle caratteristiche del percorso.