Art. 657. 
           Corresponsione della retribuzione metropolitana 
 
  1.  Le  spese  per  il  trattamento  economico  metropolitano   del
personale ispettivo tecnico,  direttivo,  docente  e  amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado,  collocato
fuori ruolo a disposizione del  Ministero  degli  affari  esteri,  in
servizio  presso  il  Ministero  stesso  o  presso   le   istituzioni
scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private
e   sussidiate,   rimangono   a   carico   dell'amministrazione    di
appartenenza.  Detto  trattamento  economico   continua   ad   essere
corrisposto  dagli  uffici   che   vi   provvedevano   all'atto   del
collocamento fuori ruolo.