Art. 658. 
                           Assegni di sede 
  1. Al personale in  servizio  nelle  istituzioni  scolastiche  all'
estero, oltre allo stipendio e agli  assegni  di  carattere  fisso  e
continuativo previsti per il territorio  nazionale,  tranne  che  per
tali assegni  sia  diversamente  disposto,  compete,  dal  giorno  di
assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni  in  sede,  uno
speciale assegno di  sede,  non  avente  carattere  retributivo,  per
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale  assegno
e' costituito: 
    a) dall'assegno base  previsto  per  le  diverse  funzioni  dalla
tabella di cui al comma 7; 
    b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni  relative  alle  singole
sedi determinate secondo coefficienti da  fissarsi  con  decreto  del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro,
sentita la Commissione  di  cui  all'articolo  172  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo  della  vita  e
delle  sue  variazioni  risultanti  dalle  periodiche   pubblicazioni
statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali,
nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e,  in
particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare,  dai  rapporti
degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da
ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del  corso  dei
cambi e delle particolari condizioni locali, anche in relazione  agli
eventuali disagi della sede, al costo degli  alloggi,  del  personale
domestico e dei servizi. 
  3. Al personale cui venga integralmente sospesa  la  corresponsione
dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero
compete l'intero trattamento previsto per  il  territorio  nazionale,
escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale. 
  4. L'assegno di sede e' conservato per intero  durante  il  congedo
ordinario per un massimo di 45 giorni,  complessivamente  in  ciascun
anno, ivi compresi i giorni di viaggio nei confronti del personale in
servizio all'estero che esplica funzioni direttive  con  mansioni  di
segreteria o di  servizio,  e  di  60  giorni  complessivamente,  ivi
compresi i giorni di viaggio nei confronti del rimanente personale. 
  5.  L'assegno  di  sede  non  compete  al  personale  in   servizio
all'estero che usufruisca del congedo ordinario in Italia  prima  che
siano trascorsi sei mesi dalla  data  di  assunzione  delle  funzioni
all'estero. 
  6. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato  cui  venga
corrisposta,  da  parte  di  autorita'   o   ente   all'estero,   una
retribuzione per altro servizio prestato, e' diminuito di un  importo
pari a quello corrisposto da detta autorita' o ente. 
  7. Gli  assegni  base  per  il  personale  in  servizio  presso  le
istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre  iniziative
e attivita' previste nel titolo I sono cosi' determinati: 
 
    



Assegno
                                                      mensile lordo
                                                          lire
A) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ITALIANE.
1. Preside di istituto di istruzione superiore. . . .    150.000
2. Docente incaricato della presidenza di
istituto di istruzione secondaria superiore. . . .       135.000
3. Preside di scuola media. . . . . . . . . . . . . .    135.000
4. Docente incaricato della presidenza di scuola
media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       120.000
5. Docente nelle scuole secondarie superiori. . . . .     98.000
6. Docente nelle scuole medie . . . . . . . . . . . .     89.000
7. Docenti diplomati degli istituti di istruzione
secondaria superiore . . . . . . . . . . . . . . .        80.000
8. Ispettore tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . .    120.000
9. Direttore didattico con funzioni ispettive . . . .    110.000
10. Direttore didattico. . . . . . . . . . . . . . . .    98.000
11. Insegnante elementare o di scuola materna
incaricato di funzioni direttive . . . . . . . . .        80.000
12. Insegnante elementare o di scuola materna. . . . .    75.000
B) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE.
13. Docente chiamato a ricoprire una cattedra
presso universita', istituti superiori e
conservatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       135.000
14. Lettore presso istituti di ogni grado,
incaricato anche di attivita' extra accademiche. .        98.000
15. Docente presso istituti di istruzione secondaria;
letture presso istituti di ogni grado. . . . . . .        89.000
16. Docente presso istituti di istruzione primaria . .    75.000
C) PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI
SCOLASTICHE ITALIANE.
17. Coordinatore amministrativo. . . . . . . . . . . .     80.000
18. Collaboratore. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     65.000
19. Personale ausiliario . . . . . . . . . . . . . . .     50.000

    
 
          Note all'art. 658:
             - Si riporta l'art. 172 del D.P.R. n. 18/1967:
             "Art.  172. (Commissione permanente di finanziamento). -
          La  commissione  permantente  di  finanziamento,  istituita
          presso  il  Ministero  degli  affari esteri per l'esame del
          trattamento economico del personale in servizio all'estero,
          fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
          essa deferite dalla legge e su quelle su cui  il  Ministero
          per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
             La  commissione  effettua annualmente, prima dell'inizio
          dell'esercizio  finanziario,  un  esame  della   situazione
          generale  delle indennita' di servizio all'estero e fissa i
          criteri di massima per la  revisione  dei  coefficenti.  La
          commissione  procede  altresi', entro il primo trimestre di
          ogni  esercizio   finanziario,   alla   valutazione   delle
          necessita'  di  stanziamento  di  bilancio  per l'esercizio
          successivo in materia di indennita' di servizio.
             La commissione, nominata con decreto  del  Ministro,  e'
          composta dal Ministro, del direttore generale del personale
          e   dell'amministrazione,   dell'ispettore   generale   del
          Ministero e degli  uffici  all'estero,  di  due  funzionari
          diplomatici   di  cui  uno  della  Direzione  generale  del
          personale e uno della Direzione  generale  delle  relazioni
          culturali,  del funzionario preposto al coordinamento degli
          uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
          conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di  un
          funzionario  della  Ragioneria generale dello Stato e di un
          funzionario della Direzione generale del tesoro.
             La commissione e' presieduta dal  Ministro,  o  per  sua
          delega  da  un  Sottosegretario  di  Stato, o dal direttore
          generale del personale o dal vice  direttore  generale  del
          personale o dal vice direttore generale del personale.
             Per   ciascun   membro  della  commissione  puo'  essere
          nominato un sostituto.
             Il presidente puo' chiamare a  partecipare  alle  sedute
          della  commissione,  per consultazioni, anche funzionari di
          speciale competenza.
             Le  funzioni  di  segretario  sono   espletate   da   un
          funzionario   della  Direzione  generale  del  personale  e
          dell'amministrazione".
             - Si riporta l'art. 21 del D.P.R. n. 749/1965:
             "Art. 21 - L'ammontare dell'assegno di sede, comprensivo
          delle maggiorazioni o riduzioni inerenti anche  allo  stato
          di  famiglia, stabilito per il personale civile in servizio
          all'estero  dalla  legge  4  gennaio  1951,  n.  13,  o  da
          disposizioni    analoghe,   determinato   in   applicazione
          dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          gennaio 1956, n. 19, o di successive disposizioni, ridotto,
          mensilmente,  di  un  importo   corrispondente   a   quello
          dell'assegno  mensile o dell'indennita' di studio sopressi,
          rispettivamente, con il primo e l'ultimo comma dell'art.  6
          del presente decreto".