Art. 659. 
                 Aumenti per situazione di famiglia 
  1. L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20% a  favore  del
personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa
retribuita. 
  2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei  casi  di  nullita',
annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei
casi di provvedimenti di separazione  o  scioglimento  di  matrimonio
pronunciati da giudice straniero anche se non deliberati. 
  3. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni  figlio  a
carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%. 
  4. Al personale non coniugato e a quello cui si applica il comma  2
spetta per il primo e per ogni  altro  figlio  a  carico  un  aumento
dell'assegno di sede pari, rispettivamente, al 15 ed al 5%. 
  5. Agli  effetti  delle  presenti  disposizioni  si  intendono  per
familiari a carico: il  coniuge  e,  sempreche'  minorenni,  i  figli
legittimi,  i  figli  legittimati,  i   figli   naturali   legalmente
riconosciuti, i figli  adottivi,  gli  affiliati,  i  figli  nati  da
precedente  matrimonio  del  coniuge,  nonche'  i  figli  maggiorenni
inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano  nelle
condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1963,  n.
79. Per i dipendenti di cui al comma 4 si intendono a carico anche le
figlie nubili maggiorenni con essi conviventi. 
  6. Nel caso di piu' figlie nubili maggiorenni, gli aumenti  di  cui
al comma 4 spettano soltanto per due di esse. 
  7. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per "assegno  di
sede" quello previsto dal comma 7 dell'articolo 658  e  per  "assegno
personale" quello risultante dall'eventuale  cumulo  dell'assegno  di
sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia,  di
cui al presente articolo. 
  8. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 173,
al comma 4 dell'articolo 174,  al  comma  11  dell'articolo  266  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
          Note all'art. 659:
             - Si riporta l'art. 1 della legge n. 79/1963:
             "Art. 1. - Le quote di aggiunta di famiglia spettanti, a
          norma del decreto legislativo luogotenenziale  21  novembre
          1945,  n.  722,  e  successive  modificazioni, al personale
          statale in attivita' di servizio  e  quelle  spettanti,  ai
          sensi  dell'art.  5  della  legge 27 maggio 1959, n. 324, e
          successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni
          indicati  negli  articoli  2  e  9  della  predetta  legge,
          competono,  fermi  restando gli altri criteri e condizioni,
          anche  per  i  figli   maggiorenni,   qualora   frequentino
          l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non
          oltre il ventiseiesimo anno di eta'".
             - Si riportano i commi 6 e 7 dell'art. 173 del D.P.R. n.
          18/1967:
             "Gli  aumenti  di  cui  ai  precedenti  commi  non  sono
          pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti  non
          risiedano    stabilmente    nella    sede    del   titolare
          dell'indennita',  fatta  eccezione  per  i  figli  che  non
          possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o
          perche'  costretti da ragioni di salute a permanere in case
          di cura.  Nei casi in cui gli  aumenti  per  situazione  di
          famiglia  non  siano  corrisposti,  compete  l'aggiunta  di
          famiglia prevista per l'interno.
             La nozione  di  residenza  stabile  agli  effetti  delle
          disposizioni contenute nel comma precedente, nonche' i casi
          e  le  condizioni  in  cui  le  disposizioni stesse trovano
          applicazione sono determinati dal regolamento che  dettera'
          altresi'  opportune  norme  transitorie per il personale in
          servizio all'estero all'atto della sua emanazione".
             - Si riporta il comma 4  dell'art.  174  del  D.P.R.  n.
          18/1967:
             "Ferme  restando  il  disposto del sesto comma dell'art.
          173, gli aumenti di  cui  al  predetto  articolo  non  sono
          pagabili  fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge
          nella sede di servizio il titolare  dell'indennita'.  Essi,
          peraltro,  competono  dalla  data fissata dal secondo comma
          del presente articolo e anche  per  i  periodi  di  assenza
          dalla  sede,  purche'  il  tempo trascorso fuori della sede
          stessa non ecceda complessivamente i limiti  stabiliti  dal
          regolamento  di  cui all'art. 173, che non possono comunque
          essere inferiori ai tre mesi per anno di servizio  oltre  i
          periodi di assenza dalla sede del titolare dell'indennita';
          nel  caso  in  cui  l'assenza del familiare ecceda i limiti
          regolamentari, la spspensione del pagamento  degli  aumenti
          ha  luogo per il periodo eccedente i limiti stessi. In ogni
          caso, ai fini del calcolo di indennita', contributi e altri
          trattamenti economici commisurati all'indennita' personale,
          questa ultima e' sempre computata in base ai  primi  cinque
          commi dell'art.  173".
             -  Si  riporta  il  comma 11 dell'art. 266 del D.P.R. n.
          18/1967:
             "Fino a quando non sia emanato  il  regolamento  di  cui
          all'art.  173  ultimo  comma, gli aumenti per situazione di
          famiglia  sono  corrisposti,  per   il   periodo   indicato
          dall'art.  174  secondo  comma  indipendentemente da quanto
          disposto dal sesto comma dell'art. 173 e dal  quarto  comma
          dell'art. 174.
             La tabella 20 relativa alle paghe spettanti al personale
          operaio si applica dal 1 gennaio 1968".