Art. 660. 
                    Alloggi demaniali all'estero 
 
  1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 84  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
            Nota all'art. 660:
             - Si riporta l'art. 84 del D.P.R. n. 18/1967:
             "Art. 84. (Alloggi in immobili demaniali). - Qualora  in
          immobili  demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione
          alle esigenze  di  servizio,  i  locali  eccedenti  possono
          essere utilizzati per alloggi del personale.
             Qualora  ricorrano  particolari  ragioni connesse con la
          situazione del Paese e finche'  le  stesse  permangano,  il
          Ministero  degli  affari  esteri  puo'  concedere in uso al
          personale locali siti in immobili presi in fitto.
             Con decreto  del  Ministro  per  gli  affari  esteri  di
          concerto  con  quello  per  il  tesoro sono determinate, di
          volta in volta, le singole sedi per le  quali  ricorrano  o
          cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.
             Il  personale  di  ruolo  e il personale a contratto che
          fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo  comma  e'
          tenuto  a  corrispondere  all'Amministrazione  un canone in
          misura non eccedente il quinto e non  inferiore  all'ottavo
          e, se trattisi di immonili fittati, in misura non eccedente
          il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della
          indennita'  di  servizio  all'estero  o  della retribuzione
          mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio  e
          dell'eventuale   arredamento.   La  misura  del  canone  e'
          stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri.
             Per speciali esigenze di servizio puo' essere  concesso,
          con  decreto  del Ministro, l'uso gratuito dell'alloggio in
          immobili  adibiti  ad  uso  degli  uffici   all'estero   al
          personale  di  custodia  e  a  quello addetto ai servizi di
          cifra e telecomunicazione, nonche'  al  personale  indicato
          dal regolamento".