Art. 661. 
                     Indennita' di sistemazione 
  1.  All'atto  dell'assunzione  del  servizio   in   ciascuna   sede
all'estero,  il  personale  ha   diritto   ad   una   indennita'   di
sistemazione, nella misura di una mensilita'  dell'assegno  personale
spettante per  il  posto  di  destinazione.  L'indennita'  stessa  e'
ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione  da
parte dell'Amministrazione.