Art. 662. Contributo spese per abitazione 1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20% dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato. 2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone di locazione e un ammontare pari al 18% dell'assegno personale. Nel caso in cui il canone superi il 25% dell'assegno personale, il contributo e' concesso, per la parte compresa tra il 25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% e' elevato al 32,50% e al 35% per il personale che presta servizio, rispettivamente, nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18. 3. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui e' sospeso o diminuito l'assegno personale. 4. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2 e quelle di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Note all'art. 662: - Si riporta l'art. 144 del D.P.R. n. 18/1967: "Art. 144. (Residenze disagiate). - Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per la notevole distanza dall'Italia o per le condizioni di vita o di clima e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per piu' gravose condizioni di vita o di clima. Il servizio prestato nelle residenze disagiate e partcolarmente disagiate e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei o di nove dodicesimi. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e il congedo. Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' valutato con un aumento di sei dodicesimi. Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' trasferito a richiesta dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata". - Si riporta l'art. 279 del D.P.R. n. 18/1967: "Art. 279. Contributo spese per abitazione). - La concessione del contributo di cui all'art. 178 e' disposta a domanda con decreto del Ministro per gli affari esteri previo parere che il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare esprime sotto la propria responsabilita' e tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessita' del dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in particolare per i funzionari che hanno l'obbligo, e alla congruita' del canone in relazione alle condizioni e alle esigenze predette. Per il contributo ai consoli generali e ai consoli titolari di ufficio, il parere e' espresso dal capo della missione diplomatica e per i vice consoli titolari di ufficio nonche' per gli agenti consolari dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Nel caso di parere negativo, il capo della rappresentanza o dell'ufficio trasmette al Ministero, assieme con il parere stesso, le deduzioni dell'interessato. Il Ministero puo' attribuire in tal caso un contributo inferiore, tenuto conto degli elementi forniti dal capo della rappresentanza o dell'ufficio e delle deduzioni dell'interessato. La corresponsione del contributo e' fatta nella valuta nella quale e' corrisposta l'indennita' di servizio all'estero o, quando ricorrano particolari ragioni, in altra valuta. La determinazione e' adottata, per Paesi, dal Ministero sentita la commissione di finanziamento". Si riporta l'art. 54 del D.P.R. n. 200/1967: "Art. 54. Attribuzioni in materia scolastica). - La autorita' consolare di I categoria, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attivita' di assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformita' alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni ed i poteri che competono al provveditore agli studi".