Art. 663. 
                       Provvidenze scolastiche 
  1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a  quello
iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che  studino  in
Italia o frequentino all'estero, in localita' diversa dalla  sede  di
servizio, una scuola italiana statale o legalmente  riconosciuta,  e'
accordato, a domanda, un contributo mensile  di  ventimila  lire  per
ogni figlio in eta' compresa tra i dieci  e  i  diciotto  anni  e  di
trentamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i diciannove e i
ventisei anni. 
  2. Il contributo e' accordato senza la limitazione di cui al  comma
1 al personale in servizio nelle sedi  particolarmente  disagiate  di
cui all'articolo 144 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18. 
  3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse  nei
limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuita'. 
 
          Nota all'art. 663:
             - L'art. 144 del D.P.R. n.  18/1967  e'  riporato  nella
          nota all'art.  662.