Art. 665. 
                       Viaggi di trasferimento 
  1. Per i viaggi di trasferimento all'estero  o  dall'estero  o  fra
sedi all'estero spetta: 
   a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle  spese  relative
alla prima  classe  con  eventuale  supplemento  rapido  a  tutto  il
personale nonche' di quelle relative al vagone letto in compartimento
singolo  ai  presidi,  docenti  di  scuola   secondaria,   ispettori,
direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e  lettori  presso
istituzioni scolastiche e  culturali  straniere.  Il  Ministero  puo'
autorizzare,  in  considerazione  dei  disagi  del   viaggio   o   di
particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al  vagone
letto in  compartimento  doppio  o,  in  mancanza,  in  compartimento
singolo a favore di altro  personale.  Per  i  tratti  in  territorio
nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese  di
viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa; 
    b)  per  i  percorsi  marittimi,  il   pagamento   delle   spese,
comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe
singola al personale, specificatamente elencato al punto  a),  avente
diritto al vagone letto in compartimento singolo, e per un  posto  di
prima classe al restante personale; 
    c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima
classe al personale, specificatamente elencato al  punto  a),  avente
diritto al vagone letto in compartimento  singolo  e  per  la  classe
turistica al restante personale. 
  2. Per i tragitti  effettuati  con  altri  mezzi  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo  194  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta
il trattamento di cui all'articolo 195  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  4. Ai  viaggi  di  trasferimento  del  personale  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 202 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  5. I trattamenti di cui sopra si estendono,  con  l'osservanza  dei
criteri  previsti  dall'articolo  196,  comma  2,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  ai  familiari  a
carico, di cui all'articolo 659. 
  6. Il personale che cessi dalle  funzioni  all'estero  per  ragioni
diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra  sede  ha  diritto
per se' e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente
capo, delle spese  di  viaggio  e  di  trasporto  degli  effetti  per
trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o,  nei  limiti
di tali spese, in altro paese. Il personale  cessato  dalle  funzioni
che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione  decade
dal diritto. 
 
          Nota all'art. 665:
             - Si riporta l'art. 194 del D.P.R. n. 18/1967:
             "Art.  194.  (Viaggi  con  altri  mezzi). - Per tragitti
          effettuati con mezzi privati e' corrisposta una  indennita'
          di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con
          il   mezzo   di  trasporto  meno  costoso  alle  condizioni
          spettanti, ai  sensi  dei  precedenti  articoli,  integrata
          dalla  diaria  e  dall'indennita' supplementare relative al
          viaggio stesso di cui all'art. 195.
             In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza  dei
          mezzi  di trsporto previsti negli articoli precedenti, sono
          corrisposte le spese  effettivamente  sostenute  per  altro
          mezzo   di  trasporto  nonche'  la  diaria  e  l'indennita'
          supplementare relativa al viaggio effettuato.
             Quando sia fatto uso di un mezzo privato e' esclusa ogni
          responsabilita' dello Stato per danni  al  mezzo  stesso  o
          verso terzi".
             - Si riporta l'art. 195 del D.P.R. n. 18/1967:
             "Art.   195.   Trattamento  economico  connesso  con  il
          viaggio). Per i  giorni  e  frazioni  di  giorno  di  sosta
          all'estero  resi  necessari  da  conincidenze o da causa di
          forza maggiore nonche' per i giorni e frazioni di giorno di
          viaggio, compiuto con  mezzi  di  trasporto  terrestre,  in
          territorio  estero e' corrisposta la diaria per le missioni
          in territorio nazionale maggiorata del 125%.
             Una indennita' supplementare del 10% e del 5% del  costo
          del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto
          nei  viaggi marittimi, e' corrisposta rispettivamente per i
          viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei".
              - Si riporta l'art. 202 del D.P.R. n. 18/1967:
             Art. 202. (Disposizioni amministrative e  contabili).  -
          La   scelta  dei  percorsi  per  i  viaggi  del  dipendente
          trasferito nonche' dei familiari a carico e  dei  domestici
          e' soggetta ad approvazione da parte del Ministero.
             Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli
          articoli  dal  191  a  200 sono assunti, per il dipendente,
          all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione
          della  decisa  partenza  o  dell'effettuata  partenza.  Gli
          impegni  relativi  alle  spese di viaggio per i familiari a
          carico ed  i  domestici  ed  eventualmente  alle  spese  di
          spedizione   degli   effetti  sono  assunti  nell'esercizio
          finanziario dell'anno in cui  il  dipendente  dichiara  che
          avranno luogo i viaggi e le spedizioni".
             - Si riporta l'art. 196, comma 2, del D.P.R. n. 18/1967:
              "Per i figli dei funzionari di cui alle lettere a) e b)
          dell'art.     192  compete,  per  i  viaggi  marittimi,  il
          pagamento delle spese per la  sistemazione  prevista  dalla
          lettera  b)  dell'articolo  stesso,  in  posti  o  cabine a
          seconda della composizione  del  gruppo  familiare.  Per  i
          figli  dei  funzionari  cui compete il pagamento del vagone
          letto, la  sistemazione  in  posti  o  cabine  letto  viene
          disposta   in   relazione   alla  composizione  del  nucleo
          familiare".