Art. 666. 
                       Trasporto degli effetti 
  1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio,  mobili
e masserizie, spetta al personale che  si  trasferisce  il  pagamento
delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg  300  per  ciascun
familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli  istituti
di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria
superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico. 
  2. I quantitativi indicati nel comma 1 si  intendono  al  netto  di
imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre  quarti  del  peso
netto degli  oggetti  spediti.  Qualora  i  documenti  di  spedizione
indichino, invece del peso, il volume, un  metro  cubo  si  considera
equivalente a kg 150. 
  3.  Nelle  spese  di  trasporto  sono  comprese  anche  quelle   di
imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la  resa
a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e  lo  scarico  lungo
l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione,  il
trasporto e  il  recapito  degli  effetti,  nonche'  per  l'eventuale
magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni. 
  4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti  per  i
tragitti fuori  del  territorio  nazionale  secondo  i  massimali  da
stabilirsi periodicamente con decreto del  Ministro  per  gli  affari
esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. 
  5. Per  quanto  riguarda  le  spedizioni  da  e  per  l'Italia,  le
spedizioni stesse possono  essere  effettuate,  nei  limiti  di  peso
sopraindicati, da qualunque localita' sita in  Italia  alla  sede  di
servizio e viceversa.