Art. 668. 
            Trattamento del personale con comando annuale 
 
  1. Al personale con comando  di  cui  all'articolo  652  spetta  il
trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663. 
  2. L'indennita' di cui all'articolo 661 e' ridotta alla meta' e non
spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede. 
  3. Spettano inoltre le spese  per  il  trasporto  personale  ed  il
trasporto degli effetti a norma degli articoli 665,  666  e  667  con
esclusione di quanto riguarda i familiari a carico. 
  4. Resta salva la corresponsione delle  aggiunte  di  famiglia  sul
trattamento economico metropolitano.