Art. 669. 
                         Viaggi di servizio 
 
  1. Coloro che, per  ragioni  di  servizio,  dalle  sedi  all'estero
vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo
massimo di dieci  giorni  oltre  quelli  necessari  per  il  viaggio,
l'intero assegno personale. L'intero assegno  personale  e'  altresi'
mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano
trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o  allo  scadere
del congedo ordinario. 
  2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o  in  altri
paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta: 
   a) nei  casi  di  viaggi  nel  paese  in  cui  prestano  servizio,
un'indennita' giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede
mensile; 
    b) nei casi di viaggi dalla sede  di  servizio  in  altri  paesi,
un'indennita' giornaliera pari a un  sessantesimo  dell'assegno  base
mensile maggiorato del coefficiente previsto per il  personale  delle
istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella  sede  dove  si
svolge la missione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente
da applicarsi e' stabilito con decreto del Ministro  per  gli  affari
esteri, sentita la Commissione di cui all'articolo  172  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  3. Per i viaggi  compiuti  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
corrisposte, oltre alle spese di cui all'articolo 665, anche le spese
per la spedizione del bagaglio-presso fino a un  peso  di  50  kg.  I
viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri. 
 
          Nota all'art. 669:
             - Si riporta l'art. 172 del D.P.R. n. 18/1967:
              "Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento).  -
          La   commissione  permanente  di  finanziamento,  istituita
          presso il Ministero degli affari  esteri  per  l'esame  del
          trattamento economico del personale in servizio all'estero,
          fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
          essa  deferite  dalla legge e su quelle sui cui il Ministro
          per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
             La commissione effettua annualmente,  prima  dell'inizio
          dell'esercizio   finanziario,  un  esame  della  situazione
          generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa  i
          criteri  di  massima  per la revisione dei coefficienti. La
          commissione procede altresi', entro il primo  trimestre  di
          ogni   esercizio   finanziario,   alla   valutazione  delle
          necessita' di  stanziamento  di  bilancio  per  l'esercizio
          successivo in materia di indennita' di servizio.
             La  commissione,  nominata  con decreto del Ministro, e'
          composta del Ministro, del direttore generale del personale
          e   dell'amministrazione,   dell'ispettore   generale   del
          Ministero  e  degli  uffici  all'estero,  di due funzionari
          diplomatici  di  cui  uno  della  direzione  generale   del
          personale  e  uno  della direzione generale delle relazioni
          culturali, del funzionario preposto al coordinamento  degli
          uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
          conti,  del direttore capo della ragioneria centrale, di un
          funzionario della ragioneria generale dello Stato e  di  un
          funzionario della Direzione generale del tesoro.
             La  commissine  e'  presieduta  dal  Ministro, o per sua
          delega da un sottosegretario  di  Stato,  o  dal  direttore
          generale  del  personale  o dal vice direttore generale del
          personale.
             Per  ciascun  membro  della  commissione   puo'   essere
          nominato un sostituto.
             Il  presidente  puo'  chiamare a partecipare alle sedute
          della commissione, per consultazioni, anche  funzionari  di
          speciale competenza.
             Le   funzioni   di   segretario  sono  espletate  da  un
          funzionario  della  direzione  generale  del  personale   e
          dell'amministrazione".