Art. 671. Trattamento economico durante i congedi. Aspettative 1. Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno personale di sede durante il congedo ordinario stabilita dall'articolo 9 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio l'assegno personale e' corrisposto per intero durante il primo mese e con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, per infermita', l'assegno personale e' ridotto di un terzo, mentre per i successivi giorni del medesimo periodo e' corrisposto per intero. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per le singole categorie di personale dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione dell'assegno personale e' sospesa. 2. Il personale collocato in aspettativa e' restituito ai ruoli di provenienza.
Nota all'art. 671: - Si riporta l'art. 9 della legge n. 1546/1962: "Art. 9. - L'assegno di sede e' conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di quarantacinque giorni complessivamente in ciascun anno ivi compresi i giorni di viaggio al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di sessanta giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio al rimanente personale di ogni ordine e grado. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca il congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero".