Art. 672. 
                             R i n v i o 
 
  1.  Sono  estese  al  personale  in  servizio   nelle   istituzioni
scolastiche all'estero, nei limiti delle  disposizioni  del  presente
decreto, le provvidenze di cui agli  articoli  207,  208  e  211  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18
concernenti  i  casi  di  decesso  durante  il  servizio  all'estero,
l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria,  limitatamente,  per
questa  ultima,  agli  aventi   diritto   all'assistenza   da   parte
dell'Istituto   nazionale   di   previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP). 
 
          Nota all'art. 672:
             - Si riportano gli articoli 207, 208, 211 del D.P.R.  n.
          18/1967:
              "Art.  207  (Decesso durante il servizio all'estero). -
          In caso di  decesso  del  dipendente  durante  il  servizio
          all'estero,  e'  dovuta  ai familiari una somma pari ad una
          mensilita'   dell'indennita'   personale    spettante    al
          dipendente  stesso.  I  familiari  a  carico hanno altresi'
          diritto al pagamento delle spese di viaggio e di  trasporto
          degli   effetti   alle  condizioni  e  nei  limiti  fissati
          nell'art. 199, compresa la quota  di  effetti  che  sarebbe
          spettato alla persona deceduta.
             Sono a carico dell'amministrazione le spese di trasporto
          per  qualsiasi  localita'  in Italia o, nei limiti di esse,
          per altro Paese, della salma  del  dipendente  deceduto  in
          servizio   all'estero  o  dei  familiari  a  carico  o  dei
          domestici di cui all'art. 197. Sono comprese nelle spese di
          trasporto quelle relative agli  adempimenti  necessari  per
          effettuare il trasporto stesso.
             Le disposizioni di cui al secondo commma si applicano al
          dipendente   della  pubblica  amministrazione  deceduto  in
          servizio all'estero anche se in missione".
             "Art. 208 (Indennizzo per  danni).  -  Al  personale  in
          servizio  all'estero  che abbia subito danni ai propri beni
          in conseguenza  di  disordini,  fatti  bellici  nonche'  di
          eventi connessi con la sua posizione all'estero e' concesso
          un  indennizzo  proporzionale alla entita' del danno subito
          secondo i criteri e le modalita' stabilite dal  regolamento
          sempre  che  i  danni  stessi  non abbiano trovato inegrale
          riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale.
             La misura dell'indennizzo e' fissato da una  commissione
          nominata  per  un  biennio con decreto del Ministro per gli
          affari esteri di concerto con  il  Ministro  del  tesoro  e
          composta  da un ambasciatore in servizio o a ricposo che la
          presiede  di  tre  funzionari  del  Ministero  di grado non
          inferiore a consigliere di ambascaita o equiparato,  di  un
          consigliere  della  Corte  dei  conti,  del direttore della
          ragioneria centrale e di un funzionario del  Ministero  del
          tesoro  con  qualifica non inferiore a ispettore generale o
          equiparata. Un funzionario di grado non inferiore a secondo
          segretario di delegazione o equiparato ha  le  funzioni  di
          segretario della commissione.
             Le  disposizini  di cui al comma ottavo dell'art. 68 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, si applicano, nei limiti e con  le  modalita'  stabiliti
          dal  regolamento,  anche  ai  familiari  a  carico  i quali
          subiscano infermita' o perdita  dell'integrita'  fisica  in
          conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma".
             "Art.  211  (Assistenza sanitaria). - Le spese sanitarie
          sostenute all'estero dal personale ivi in servizio, per se'
          e per i familiari a carico, sono rimborsate dall'ENPAS,  in
          misura non inferiore ai due terzi delle spese documentate e
          riconosciute ed in misura non inferiore ai tre quarti delle
          spese  stesse  se  sostenute da personale in servizio nelle
          sedi particolarmente disagiate.
             I capi delle rappresentanze diplomatiche o degli  uffici
          consolari  del luogo dove le spese sanitarie sono sostenute
          sono tenuti a dichiarare  che  le  spese  stesse  risultano
          adeguate  in  relazione ai prezzi, tariffe e onorari tenuto
          conto delle possibilita' di assistenza  sanitaria  e  degli
          usi  locali  o,  in caso diverso, a fornire gli elementi di
          valutazione per la determinazione dei limiti di  congruita'
          delle spese.
             Il  contributo  di  cui  al primo comma dell'art. 31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  1965,  n.
          749,  nel  caso  del personale suddetto e' calcolato, oltre
          che  sullo  stipendio,  paga   o   retribuzione   e   sulla
          tredicesima   mensilita'   nella   misura   prevista  dalle
          disposizioni vigenti, su una quota parte pari a  un  quinto
          dell'indennita' base di servizio all'estero e degli aumenti
          di famiglia ragguagliati all'indennita' base medesima.
             La  quota  parte dell'indennita' base e degli aumenti di
          famiglia come  sopra  indicati  puo'  essere  aumentata  ad
          intervallo  biennale, tenuto conto delle spese rimborsate a
          norma del primo comma e del totale dei contributi di cui al
          comma precedente, con decreto del Ministro per il lavoro  e
          la  previdenza  sociale di concerto con il Ministro per gli
          affari esteri e con il Ministro per il tesoro.
             Al fine di assicurare al  personale  e  ai  familiari  a
          carico  l'assistenza  diretta ambulatoriale e convenzionata
          nei Paesi  che  presentano  adeguate  forme  di  assistenza
          sanitaria,  l'ENPAS  provvedera', d'intesa con il Ministero
          degli affari esteri, a stiupare,  ove  possibile,  apposite
          convenzioni con istituti pubblici e privati.
             Nei  casi  in  cui  per  insufficienza  di  servizi e di
          attrezzature medico-sanitarie o  per  necessita'  derivanti
          dall'evento  sanitario  o  ad  esso  conseguenti  si  renda
          necessario il  trasferimento  dalla  sede  di  servizio  in
          Italia  o  in altra localita' all'estero del personale o di
          familiari a carico, le spese di viaggio per l'infermo  sono
          a  carico  del Ministero degli affari esteri, sempre che da
          esso previamente  autorizzate,  nella  misura  dei  quattro
          quinti".