Art. 673. 
            Valutazione del servizio prestato all'estero 
 
  1. Il servizio di ruolo  prestato  all'estero  e'  calcolato,  agli
effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni
il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo. 
  2. Il servizio stesso  e'  valutato  ai  fini  del  trattamento  di
quiescenza con la maggiorazione della meta' per i primi  due  anni  e
d'un terzo per gli anni successivi. 
  3. Per esigenze di servizio  le  funzioni  di  direttore  didattico
possono essere affidate a docenti elementari, che abbiano superato il
periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costituisce  titolo
da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico. 
  4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni  biennio  di
servizio prestato  all'estero  presso  gli  istituti  di  cultura  e'
valutato come un  anno  di  insegnamento  effettivo;  ai  fini  della
valutazione dei  titoli,  il  servizio  prestato  come  direttore  di
istituto di cultura e' considerato come servizio prestato da  preside
incaricato. 
  5. Il servizio prestato all'estero  dal  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario  comunque  assunto  con  mansioni  di  concetto
presso le istituzioni  statali  scolastiche  italiane  all'estero  e'
equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli  fini
della valutazione nei concorsi per l'accesso ai  ruoli  della  quinta
qualifica funzionale del personale predetto. 
  6. Il servizio prestato all'estero  dal  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario comunque  assunto  con  mansioni  esecutive  od
ausiliarie  presso  le  istituzioni  statali   scolastiche   italiane
all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti
autorita', e' valido ai fini del computo dei  due  anni  di  servizio
richiesti dall'articolo 554 per l'ammissione ai concorsi  di  accesso
ai ruoli della terza e  quarta  qualifica  funzionale  del  personale
predetto.