Art. 673. Valutazione del servizio prestato all'estero 1. Il servizio di ruolo prestato all'estero e' calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo. 2. Il servizio stesso e' valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della meta' per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi. 3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a docenti elementari, che abbiano superato il periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico. 4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura e' valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di istituto di cultura e' considerato come servizio prestato da preside incaricato. 5. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e' equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi per l'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale del personale predetto. 6. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorita', e' valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 554 per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale predetto.