Art. 676. 
                        Norma di abrogazione 
 
  1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico  vigono  nella
formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad
eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il  testo
unico stesso, che sono abrogate. 
 
            VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione 
                           RUSSO JERVOLINO