Art. 1104.
(Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di
un graduato).
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che
offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e
a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno,
diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto e' commesso
con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa e' recata in presenza
di una o piu' persone.
Se il fatto e' commesso da un passeggero contro il comandante, un
ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o
un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un piu' grave
reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono
diminuite in misura non eccedente un terzo.