(Codice della navigazione-art. 1104)
                             Art. 1104. 
(Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di
                            un graduato). 
 
  Il componente dell'equipaggio della  nave  o  dell'aeromobile,  che
offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui  e
a causa o nell'esercizio delle di lui  funzioni,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a due anni. 
 
  La stessa  pena  si  applica  a  chi  commette  il  fatto  mediante
comunicazione telegrafica o telefonica,  o  con  scritto  o  disegno,
diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato. 
 
  Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto e'  commesso
con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa e' recata in  presenza
di una o piu' persone. 
 
  Se il fatto e' commesso da un passeggero contro il  comandante,  un
ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o
un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca  un  piu'  grave
reato, si applicano le  disposizioni  precedenti,  ma  le  pene  sono
diminuite in misura non eccedente un terzo.