(Codice della navigazione-art. 1105)
                             Art. 1105. 
                          (Ammutinamento). 
 
  Se il fatto non costituisce un piu' grave reato, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio  della
nave o dell'aeromobile che in numero non inferiore al terzo: 
  1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad  un  ordine
del comandante; 
  2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa. 
 
  Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal
partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla  pena  per
gli atti gia' compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato
diverso.