Art. 1105.
(Ammutinamento).
Se il fatto non costituisce un piu' grave reato, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della
nave o dell'aeromobile che in numero non inferiore al terzo:
1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine
del comandante;
2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.
Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal
partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per
gli atti gia' compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato
diverso.