(Codice della navigazione-art. 1106)
                             Art. 1106. 
                            (Aggravanti). 
 
  La pena e' da uno a cinque anni: 
  1) se il fatto previsto dall'articolo  precedente  e'  commesso  in
condizioni  nelle  quali  non  e'  possibile  ricorrere  alla   forza
pubblica; 
  2) se,  nel  caso  previsto  dal  n.  1  dell'articolo  precedente,
l'ordine  concerne  un  servizio  attinente  alla   sicurezza   della
navigazione, ovvero se il fatto e' commesso al fine d'interrompere la
navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza
della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi; 
  3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente,  alcuna
delle persone e' palesemente armata ovvero il fatto e'  commesso  con
minaccia. 
 
  Per i promotori, gli organizzatori e i capi la  pena  e'  aumentata
fino a un terzo.