Art. 1106.
(Aggravanti).
La pena e' da uno a cinque anni:
1) se il fatto previsto dall'articolo precedente e' commesso in
condizioni nelle quali non e' possibile ricorrere alla forza
pubblica;
2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente,
l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della
navigazione, ovvero se il fatto e' commesso al fine d'interrompere la
navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza
della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi;
3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna
delle persone e' palesemente armata ovvero il fatto e' commesso con
minaccia.
Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena e' aumentata
fino a un terzo.