Art. 1108.
(Complotto contro il comandante).
I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in
numero di tre o piu', si accordano al fine di commettere un delitto
contro la vita, l'incolumita' personale, la liberta' individuale o
l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non
e' commesso, con la reclusione fino a quattro anni.
Per i promotori e gli organizzatori la pena e' aumentata fino a un
terzo.
Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo,
omette di darne avviso al comandante, e' punito con la reclusione
fino a un anno.
Tuttavia la pena da applicare e' in ogni caso inferiore alla meta'
di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.