(Codice della navigazione-art. 1108)
                             Art. 1108. 
                  (Complotto contro il comandante). 
 
  I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,  in
numero di tre o piu', si accordano al fine di commettere  un  delitto
contro la vita, l'incolumita' personale, la  liberta'  individuale  o
l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non
e' commesso, con la reclusione fino a quattro anni. 
 
  Per i promotori e gli organizzatori la pena e' aumentata fino a  un
terzo. 
 
  Il componente dell'equipaggio, che,  avendo  notizia  dell'accordo,
omette di darne avviso al comandante, e'  punito  con  la  reclusione
fino a un anno. 
 
  Tuttavia la pena da applicare e' in ogni caso inferiore alla  meta'
di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.