Art. 1109.
(Omesso rimpatrio di cittadini).
Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza
giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta
dell'autorita' consolare per il trasporto di cittadini ai sensi
dell'articolo 197, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero
con la multa fino a lire tremila.