(Codice della navigazione-art. 1109)
                             Art. 1109. 
                  (Omesso rimpatrio di cittadini). 
 
  Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che  senza
giustificato   motivo   omette   di   ottemperare   alla    richiesta
dell'autorita' consolare per  il  trasporto  di  cittadini  ai  sensi
dell'articolo 197, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero
con la multa fino a lire tremila.