(Codice della navigazione-art. 1110)
                             Art. 1110. 
                      (Circostanza aggravante). 
 
  Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena e'
aumentata, fino a un  terzo  se  il  fatto  e'  commesso  durante  la
navigazione.