(Codice della navigazione-art. 1111)
                             Art. 1111. 
                         (Pene accessorie). 
 
  La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105,  1108
importa   l'interdizione   temporanea   dai   titoli   ovvero   dalla
professione. 
 
  La condanna per il delitto aggravato ai  sensi  dell'articolo  1106
importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.