Art. 1111.
(Pene accessorie).
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108
importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.
La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell'articolo 1106
importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.