(CODICE CIVILE-art. 1065)
                             Art. 1065. 
 
            (Esercizio conforme al titolo o al possesso). 
 
  Colui che ha un diritto di servitu' non puo' usarne se non a  norma
del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le
modalita' di esercizio, la  servitu'  deve  ritenersi  costituita  in
guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio
del fondo servente.