(CODICE CIVILE-art. 1066)
                             Art. 1066. 
 
                     (Possesso delle servitu'). 
 
  Nelle questioni di possesso delle  servitu'  si  ha  riguardo  alla
pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitu'  esercitate
a intervalli maggiori  di  un  anno,  si  ha  riguardo  alla  pratica
dell'ultimo godimento.