(CODICE CIVILE-art. 1067)
                             Art. 1067. 
 
  (Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitu'). 
 
  Il proprietario del fondo dominante non puo' fare  innovazioni  che
rendano piu' gravosa la condizione del fondo servente. 
 
  Il proprietario del fondo servente non puo'  compiere  alcuna  cosa
che tenda a diminuire l'esercizio della servitu' o  a  renderlo  piu'
incomodo.