(CODICE CIVILE-art. 1068)
                             Art. 1068. 
 
          (Trasferimento della servitu' in luogo diverso). 
 
  Il proprietario del fondo servente non puo' trasferire  l'esercizio
della servitu'  in  luogo  diverso  da  quello  nel  quale  e'  stata
stabilita originariamente. 
 
  Tuttavia, se l'originario esercizio e' divenuto piu' gravoso per il
fondo  servente  o  se  impedisce  di  fare  lavori,  riparazioni   o
miglioramenti, il proprietario del fondo  servente  puo'  offrire  al
proprietario  dell'altro  fondo  un  luogo  egualmente   comodo   per
l'esercizio dei suoi diritti, e questi non puo' ricusarlo. 
 
  Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' si puo'  del
pari concedere su istanza del proprietario del  fondo  dominante,  se
questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole  vantaggio
e non reca danno al fondo servente. 
 
  L'autorita' giudiziaria puo' anche disporre  che  la  servitu'  sia
trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un
terzo  che  vi  acconsenta,  purche'  l'esercizio  di   essa   riesca
egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.