(CODICE CIVILE-art. 1069)
                             Art. 1069. 
 
                     (Opere sul fondo servente). 
 
  Il proprietario del fondo dominante, nel fare le  opere  necessarie
per conservare la servitu', deve scegliere il tempo  e  il  modo  che
siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. 
 
  Egli deve fare le opere a sue spese,  salvo  che  sia  diversamente
stabilito dal titolo o dalla legge. 
 
  Se pero' le opere giovano anche al fondo servente,  le  spese  sono
sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.