(CODICE CIVILE-art. 1070)
                             Art. 1070. 
 
                   (Abbandono del fondo servente). 
 
  Il proprietario del fondo servente, quando e' tenuto in  forza  del
titolo o della legge  alle  spese  necessarie  per  l'uso  o  per  la
conservazione della servitu', puo'  sempre  liberarsene,  rinunziando
alla proprieta' del fondo servente  a  favore  del  proprietario  del
fondo dominante. 
 
  Nel caso in cui l'esercizio della servitu' sia limitato a una parte
del fondo, la rinunzia puo' limitarsi alla parte stessa.