Art. 723 
Corsi applicativi per  ufficiali  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito
     italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 
 
1.  I  corsi  applicativi  per  gli  ufficiali  dei  ruoli   speciali
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare hanno durata non inferiore a tre mesi. 
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 
3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: 
a)  se  provenienti  dal  ruolo  dei  marescialli,  rientrano   nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
b) se gia' ufficiali ausiliari,  completano  la  ferma  eventualmente
contratta ovvero sono ricollocati in congedo; 
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano  la
ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano  stati  prosciolti,
sono collocati in congedo; 
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati  in  congedo,  se
non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. 
4. I corsi applicativi per gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma
dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 736.