Art. 268. Le stazioni di deposito e manutenzione delle locomotive a combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento delle stesse locomotive nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza areare altri cantieri. Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di una locomotiva ed il locale risponde ai requisiti di cui all'art. 188.