Art. 268. 
 
  Le  stazioni  di  deposito  e  manutenzione  delle   locomotive   a
combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche  destinate  a
deposito di combustibili liquidi per  il  rifornimento  delle  stesse
locomotive nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili
liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il  cui
ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore  principale
di riflusso, senza areare altri cantieri. 
  Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato
corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di una locomotiva  ed
il locale risponde ai requisiti di cui all'art. 188.