Art. 269. 
 
  La misura di cui all'articolo precedente e' estesa alle  riservette
di esplosivi autorizzate. 
  Tale norma non si applica alle riservette contenenti non piu' di 50
kg di esplosivo, in miniere non soggette alla disciplina  di  cui  ai
titoli X, XI e XII. 
  Tuttavia l'ingegnere  capo,  avuto  riguardo  all'ubicazione  della
riservetta  ed  alle  caratteristiche  della   ventilazione   e   del
giacimento, puo' imporne  l'applicazione  quando  le  esigenze  della
sicurezza lo richiedano.