Art. 269. La misura di cui all'articolo precedente e' estesa alle riservette di esplosivi autorizzate. Tale norma non si applica alle riservette contenenti non piu' di 50 kg di esplosivo, in miniere non soggette alla disciplina di cui ai titoli X, XI e XII. Tuttavia l'ingegnere capo, avuto riguardo all'ubicazione della riservetta ed alle caratteristiche della ventilazione e del giacimento, puo' imporne l'applicazione quando le esigenze della sicurezza lo richiedano.