(Codice della navigazione-art. 1112)
                             Art. 1112. 
     (Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali). 
 
  Chiunque arbitrariamente ordina  o  fa  taluna  delle  segnalazioni
prescritte per la navigazione marittima  o  aerea  ovvero  rimuove  i
segnali per la detta navigazione e' punito con la reclusione  fino  a
un anno ovvero con la multa fino a lire diecimila. 
 
  Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette  di
collocare i segnali predisposti per la  sicurezza  della  navigazione
marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale
scopo. 
 
  Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio  o  sommersione
di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita
di un aeromobile, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 
 
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il  fatto
e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.