Art. 1112.
(Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali).
Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni
prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i
segnali per la detta navigazione e' punito con la reclusione fino a
un anno ovvero con la multa fino a lire diecimila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di
collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione
marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale
scopo.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione
di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita
di un aeromobile, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto
e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.