Art. 1113.
(Omissione di soccorso).
Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726,
richiesto dall'autorita' competente, omette di cooperare con i mezzi
dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un
aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un
incendio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.