(Codice della navigazione-art. 1115)
                             Art. 1115. 
                     (Abbandono di pilotaggio). 
 
  Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare
la sua opera prima del momento previsto nell'articolo 92,  e'  punito
con la reclusione fino a un anno ovvero con  la  multa  fino  a  lire
cinquemila.