(Codice della navigazione-art. 1117)
                             Art. 1117. 
         (Usurpazione del comando di nave o di aeromobile). 
 
  Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di
un aeromobile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
 
  Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto e' commesso
da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave  o
dell'aeromobile, la pena e' da sei mesi a due anni.