Art. 1117.
(Usurpazione del comando di nave o di aeromobile).
Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di
un aeromobile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto e' commesso
da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o
dell'aeromobile, la pena e' da sei mesi a due anni.