(Codice della navigazione-art. 1118)
                             Art. 1118. 
                       (Abbandono del posto). 
 
  Il  componente  dell'equipaggio  della  nave,  del  galleggiante  o
dell'aeromobile che durante  un  servizio  attinente  alla  sicurezza
della navigazione abbandona il posto, e' punito con la reclusione  da
tre mesi a un anno.