(Codice della navigazione-art. 1119)
                             Art. 1119. 
           (Componente dell'equipaggio che si addormenta). 
 
  Il  componente  dell'equipaggio  della  nave,  del  galleggiante  o
dell'aeromobile, che durante un  servizio  attinente  alla  sicurezza
della navigazione si addormenta, e' punito con la reclusione  fino  a
tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.