Art. 1120.
(Ubbriachezza).
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero
il pilota dell'aeromobile, che si trova in tale stato di
ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da
escludere o menomare la sua capacita' al comando o al pilotaggio, e'
punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o
dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio
attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve
assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da
caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua
capacita' a prestare il servizio, e' punito con la reclusione da uno
a sei mesi.
Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacita'
al comando o al servizio e' esclusa o menomata dall'azione di
sostanze stupefacenti.
La pena e' aumentata fino a un terzo, se l'ubbriachezza o l'uso di
sostanze stupefacenti sono abituali.