(Codice della navigazione-art. 1120)
                             Art. 1120. 
                           (Ubbriachezza). 
 
  Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero
il  pilota  dell'aeromobile,  che  si  trova   in   tale   stato   di
ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza  maggiore,  da
escludere o menomare la sua capacita' al comando o al pilotaggio,  e'
punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. 
 
  Il  componente  dell'equipaggio  della  nave,  del  galleggiante  o
dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un  servizio
attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui  deve
assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza,  non  derivata  da
caso fortuito o da forza maggiore, da escludere  o  menomare  la  sua
capacita' a prestare il servizio, e' punito con la reclusione da  uno
a sei mesi. 
 
  Le precedenti disposizioni si applicano anche quando  la  capacita'
al comando o  al  servizio  e'  esclusa  o  menomata  dall'azione  di
sostanze stupefacenti. 
 
  La pena e' aumentata fino a un terzo, se l'ubbriachezza o l'uso  di
sostanze stupefacenti sono abituali.