(Codice della navigazione-art. 1121)
                             Art. 1121. 
                (Condizioni di maggiore punibilita'). 
 
  Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena e': 
  1) della reclusione da  due  a  otto  anni,  se  dal  fatto  deriva
l'incendio, il naufragio o  la  sommersione  di  una  nave  o  di  un
galleggiante  ovvero  l'incendio,  la  caduta  o  la  perdita  di  un
aeromobile; 
  2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel
numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di
persone.