Art. 1121.
(Condizioni di maggiore punibilita').
Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena e':
1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva
l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un
galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un
aeromobile;
2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel
numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di
persone.