(Codice della navigazione-art. 1122)
                             Art. 1122. 
 (Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio). 
 
  Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile
nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della
navigazione  marittima  o  aerea,  avvalendosi  delle  sue  funzioni,
commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3  e  428
del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo. 
 
  Le pene sono aumentate da un terzo  alla  meta',  se  il  fatto  e'
commesso dal comandante in  danno  della  nave,  del  galleggiante  o
dell'aeromobile da lui comandati.