(Codice della navigazione-art. 1123)
                             Art. 1123. 
(Danneggiamento con pericolo  colposo  di  naufragio  o  di  disastro
                             aviatorio). 
 
  Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o  a
un aeromobile in navigazione e' punito con la reclusione da sei  mesi
a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva
pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o  del
galleggiante   ovvero   di   incendio,   caduta,   perdita   o   urto
dell'aeromobile. 
 
  Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene  od
ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a
una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal
fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente. 
 
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il  fatto
e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.