Art. 1123.
(Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro
aviatorio).
Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a
un aeromobile in navigazione e' punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva
pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del
galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto
dell'aeromobile.
Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od
ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a
una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal
fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto
e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.