Art. 1125.
(Pene accessorie).
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120;
1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.
La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1122
importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
Se il delitto previsto nell'articolo 449 del codice penale e'
commesso da appartenenti al personale marittimo o alla gente
dell'aria in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e
di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai
titoli ovvero dalla professione.