(Codice della navigazione-art. 1125)
                             Art. 1125. 
                         (Pene accessorie). 
 
  La condanna per i delitti previsti  negli  articoli  1112  a  1120;
1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione. 
 
  La condanna per i delitti aggravati  ai  sensi  dell'articolo  1122
importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. 
 
  Se il delitto previsto  nell'articolo  449  del  codice  penale  e'
commesso  da  appartenenti  al  personale  marittimo  o  alla   gente
dell'aria in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e
di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione  temporanea  dai
titoli ovvero dalla professione.