(CODICE CIVILE-art. 1073)
                             Art. 1073. 
 
                   (Estinzione per prescrizione). 
 
  La servitu' si estingue per prescrizione quando non se ne  usa  per
venti anni. 
 
  Il termine decorre dal giorno in cui si e' cessato di  esercitarla;
ma, se si tratta di servitu'  negativa  o  di  servitu'  per  il  cui
esercizio non e' necessario il fatto dell'uomo,  il  termine  decorre
dal giorno in cui si e'  verificato  un  fatto  che  ne  ha  impedito
l'esercizio. 
 
  Nelle servitu' che si esercitano a intervalli, il  termine  decorre
dal giorno in cui la servitu' si sarebbe potuta esercitare e  non  ne
fu ripreso l'esercizio. 
 
  Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale
la servitu' non fu esercitata dai precedenti titolari. 
 
  Se il fondo dominante appartiene a piu' persone  in  comune,  l'uso
della servitu' fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a
tutte. 
 
  La sospensione o l'interruzione del non uso a vantaggio di uno  dei
comproprietari giova anche agli altri.