(CODICE CIVILE-art. 1074)
                             Art. 1074. 
 
           (Impossibilita' di uso e mancanza di utilita'). 
 
  L'impossibilita' di fatto di usare della servitu' e il  venir  meno
dell'utilita' della medesima non fanno estinguere la servitu', se non
e' decorso il termine indicato dall'articolo precedente.