(CODICE CIVILE-art. 1077)
                             Art. 1077. 
 
            (Servitu' costituite sul fondo enfiteutico). 
 
  Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano
quando  l'enfiteusi  si  estingue  per  decorso  del   termine,   per
prescrizione o per devoluzione.