Art. 896 Procedure per i consigli intermedi di rappresentanza 1. Le conclusioni alle quali perviene un COIR sono presentate per iscritto, con apposito verbale, all'alto comando corrispondente. 2. Tale verbale, se non e' approvato all'unanimita', riporta anche i pareri di minoranza. 3. L'alto comando risponde entro il termine di un mese, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. 4. In assenza di risposta, o se il COIR ritiene comunque la materia meritevole di ulteriore esame, la questione puo' essere sottoposta al COCER per il tramite della sezione interessata. 5. Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalita' per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza sono concordate dal COIR con l'alto comando corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede e alla durata delle riunioni. 6. I rapporti con i COBAR corrispondenti e con il COCER, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dalla sezione VIII del presente capo. 7. Di tali rapporti, l'alto comando corrispondente e' tenuto informato con copia della relativa documentazione. 8. I COIR possono richiedere il parere di uno o piu' COBAR corrispondenti e convocare, a seguito di autorizzazione dell'alto comando periferico corrispondente, delegazioni dei COBAR confluenti. 9. Delegazioni dei COIR possono essere ascoltate dalla sezione COCER corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio centrale, a seguito di autorizzazione dello Stato maggiore o del Comando generale interessato.