Art. 896 
 
        Procedure per i consigli intermedi di rappresentanza 
 
1. Le conclusioni alle quali perviene un  COIR  sono  presentate  per
iscritto, con apposito verbale, all'alto comando corrispondente. 
2. Tale verbale, se non e' approvato all'unanimita', riporta anche  i
pareri di minoranza. 
3. L'alto comando risponde entro il termine  di  un  mese,  motivando
ogni eventuale mancato accoglimento. 
4. In assenza di risposta, o se il COIR ritiene comunque  la  materia
meritevole di ulteriore esame, la questione puo' essere sottoposta al
COCER per il tramite della sezione interessata. 
5. Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le  modalita'  per
l'applicazione delle presenti procedure e per  la  trattazione  delle
materie inerenti la  rappresentanza  sono  concordate  dal  COIR  con
l'alto comando corrispondente, con particolare  riguardo  alle  date,
alla sede e alla durata delle riunioni. 
6. I rapporti con i COBAR corrispondenti e con il  COCER,  anche  per
iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dalla  sezione
VIII del presente capo. 
7.  Di  tali  rapporti,  l'alto  comando  corrispondente  e'   tenuto
informato con copia della relativa documentazione. 
8.  I  COIR  possono  richiedere  il  parere  di  uno  o  piu'  COBAR
corrispondenti e convocare, a  seguito  di  autorizzazione  dell'alto
comando periferico corrispondente, delegazioni dei COBAR confluenti. 
9. Delegazioni dei COIR possono essere ascoltate dalla sezione  COCER
corrispondente, su richiesta o per iniziativa del consiglio centrale,
a seguito di  autorizzazione  dello  Stato  maggiore  o  del  Comando
generale interessato.