Art. 171. 
 
  Sui mezzi di sollevamento,  esclusi  quelli  a  mano,  deve  essere
indicata la portata massima ammissibile. 
  Quando tale portata varia col variare delle  condizioni  d'uso  del
mezzo, quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle grue
a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e
la variazione della velocita', l'entita' del carico ammissibile  deve
essere indicata, con  esplicito  riferimento  alle  variazioni  delle
condizioni di uso, mediante apposita targa. 
  I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto  devono
portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro  portata
massima ammissibile.