Art. 270. 
 
  Le porte di ventilazione,  destinate  a  dirigere  o  ripartire  la
corrente d'aria nel sotterraneo, devono essere di  regola  chiuse  ed
installate in modo da aprirsi contro il senso della corrente d'aria o
da potersi chiudere automaticamente. 
  L'uso di tende in sostituzione  di  porte  e'  consentito  in  quei
luoghi nei  quali  l'installazione  di  porte  non  sia  tecnicamente
conveniente, ovvero in caso di momentaneo indispensabile ripiego. 
  Quando, in dipendenza di modifiche del circuito di  areazione,  una
porta, di ventilazione deve essere temporaneamente esclusa, essa deve
essere distaccata dai cardini. Tale norma non si applica  alle  porte
blindate.