Art. 271. Le porte predisposte per far fronte a particolari evenienze, per il rapido isolamento di scomparti o settori della miniera soggetti a fuochi e quelle di soccorso destinate a preservare da pericoli di invasioni o esplosioni di grisu' devono restare normalmente aperte ed essere provviste di dispositivi atti ad impedirne una manovra incontrollata.