Art. 271. 
 
  Le porte predisposte per far fronte a particolari evenienze, per il
rapido isolamento di scomparti o settori  della  miniera  soggetti  a
fuochi e quelle di soccorso destinate a  preservare  da  pericoli  di
invasioni o esplosioni di grisu' devono restare normalmente aperte ed
essere  provviste  di  dispositivi  atti  ad  impedirne  una  manovra
incontrollata.